DAL PROSSIMO LUGLIO NIENTE PIU’ CONTANTE PER PAGARE LO STIPENDIO AI DIPENDENTI
La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi dal 910 al 915) stabilisce che datori di lavoro o committenti, a far data dal prossimo 1° luglio, sono obbligati ad utilizzare una banca o un ufficio postale per corrispondere ai lavoratori la retribuzione nonché ogni anticipo di essa.
I pagamenti degli stipendi dal mese di luglio potranno essere pertanto effettuati esclusivamente attraverso:
– bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Dalla data indicata dalla legge di bilancio, quindi datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Sono esclusi dall’obbligo (art. 1, comma 913) infatti solo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e quelli di cui alla l. n. 339 / 1958 e quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per addetti a servizi familiari e domestici stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La sanzione amministrativa pecuniaria comminata al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di effettuare il pagamento degli stipendi mediante le sole modalità stabilite dalla legge di bilancio va da 1.000 euro fino a 5.000 euro. La legge di bilancio (art. 1, comma 912) stabilisce inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Entro i prossimi tre mesi, il Governo è chiamato a stipulare con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con cui verranno individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni innanzi descritte.
BONUS MOBILI: PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 2018
La Legge di Bilancio 2018 proroga per tutto il 2018 il bonus mobili, la possibilità di detrarre il 50% della spesa per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici legati ad interventi di ristrutturazione. Di seguito i vincoli definiti dal legislatore:
– il bonus è rappresentato dalla possibilità di detrarre il 50% della spesa sostenuta per un tetto massimo di 10mila euro per immobile;
– il bonus riguarda l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ ovvero A per i forni;
– gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si ha diritto al bonus devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2017.
La Legge di Bilancio, sempre al comma 3 dell’art. 1 ha prorogato la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie per un tetto massimo di 96mila euro. La detrazione riguarda i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018, mentre a partire dal 1° gennaio 2019 detta detrazione passerà al 36% con un tetto massimo pari a 48mila euro. Il bonus può essere fruito da chi possiede a vario titolo l’immobile oggetto di ristrutturazione e occorrerà, come negli anni passati, trasmettere telematicamente una comunicazione relativa all’Enea relativa agli interventi effettuati.
SEMPLIFICATA LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT
Per gli acquisti di beni essi vanno presentati solo ai fini statistici, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200mila euro.
Per quanto riguarda i servizi ricevuti i modelli vanno presentati solo a livello statistico, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100mila euro.
VERSO L’ARCHIVIAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE
Dal 1° luglio 2018 addio alla scheda carburante per i soggetti titolari di partita Iva relativamente ai mezzi aziendali disciplinati dall’articolo 164 del Tuir, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta. Da questa data, infatti, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018, le spese di carburante per autotrazione saranno deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973.
È questo quanto prevede il nuovo comma 1-bis dell’articolo 164 del Tuir introdotto dal comma 922 dell’unico articolo della manovra 2018. Analoga disposizione è prevista anche ai fini Iva. Il successivo comma 923 interviene anche sull’articolo 19-bis1 del Dpr 633/72, prevedendo alla lettera d) che: «L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate». In base alle nuove disposizioni, quindi, i soggetti titolari di partita Iva, non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto, qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica. Peraltro le nuove regole che vincolano la detrazione dell’Iva sugli acquisti al pagamento tracciabile, per come è stata strutturata la modifica alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 sarebbero applicabili a tutti gli acquisti previsti dalla citata lettera e quindi non solo all’acquisto di carburanti e lubrificanti ma anche alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione, impiego (compreso il transito stradale), leasing e noleggio. Pertanto se già oggi, in via facoltativa, per effetto di quanto previsto dal Dl 70/2011, per i soggetti passivi Iva che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili, è possibile avvalersi dell’esonero della tenuta della scheda carburante, qualora tale modalità di documentazione sia utilizzata per tutti i mezzi aziendali; dal 1° luglio 2018 tutto ciò diventerà un obbligo per effetto dell’abolizione della scheda carburante sancita dall’abrogazione del Dpr 444/1997 ad opera del comma 926 dell’articolo 1 della manovra. Viene inoltre stabilita per gli impianti stradali di distribuzione la possibilità di avvalersi dell’esonero dell’obbligo di certificare i corrispettivi solo per i rifornimenti effettuati ai privati. Per le operazioni effettuate a soggetti titolari di partita Iva dal 1° luglio sembra scatti l’obbligo della certificazione tramite l’emissione di fattura elettronica. Si tratta, è evidente, di disposizioni volte a limitare l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazioni illegittimi. Sotto il profilo strettamente operativo va detto, che l’impatto pratico di questa modifica sarà rilevante. Stando ai precedenti chiarimenti, infatti, (circolare 42/E/2012) le carte di credito, di debito e prepagate utilizzate dovranno essere intestate al soggetto Iva acquirente con la conseguenza che in presenza di più mezzi aziendali destinati ad essere utilizzati contemporaneamente bisognerà avere a disposizione più carte. Dato che le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2018, ci sono cinque mesi per adeguare procedure e strumenti alle nuove regole.