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Lavoro – Voucher lavoro, disponibili online dal 10 Luglio

Con la pubblicazione in GU della manovra correttiva, conversione in legge del Dl n. 50/2017, diventano operativi i nuovi voucher per le prestazioni di lavoro accessorie, e l’INPS annuncia che la piattaforma attraverso cui verranno gestiti i buoni lavori sarà online a partire dal prossimo 10 luglio.

Sulla piattaforma il datore di lavoro dovrà fare la comunicazione telematica relativa alla prestazione, che dovrà essere confermata dal lavoratore. Il pagamento nei confronti del prestatore avverrà da parte dell’INPS al 15 del mese successivo a quello in cui avviene la prestazione, mediante accredito su c/c o bonifico domiciliato da ritirare presso un ufficio postale.

Famiglie e micro imprese, per le prestazioni di lavoro accessorio, dovranno dotarsi del cd. “libretto famiglia” che comporta l’adozione di voucher elettronici e non più cartacei.

L’importo minimo dei voucher sarà pari a 12 euro l’ora: 10 euro andranno al prestatore, 1,65 euro alla gestione separata INPS e 0,25 euro saranno versati all’INAIL. 

Le aziende invece avranno a disposizione il buono lavoro PrestO, con una retribuzione lorda oraria minima di 12,37 euro: 9 euro andranno al prestatore, circa 3 euro alla gestione separata INPS e circa 0,37 euro all’INAIL.

Regole diverse per il settore agricolo dove i voucher riguardano soltanto pensionati (vecchiaia o invalidità), giovani under 25 regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del reddito da lavoro, percettori del Reddito di Inclusione (REI) o altre prestazioni di sostegno del reddito. Il percettore non deve essere iscritto, l’anno prima della prestazione, agli elenchi dei lavoratori agricoli.

Tra le differenze fra vecchi e nuovi voucher c’è anche la gestione delle prestazioni, che andranno comunicate online da parte del datore di lavoro e confermate, sempre online, da parte del prestatore. In questo modo si tenta di arginare gli abusi e gli annullamenti delle prestazioni dopo la prima comunicazione. L’INPS inoltre in caso di ripetuti annullamenti delle prestazioni, farà scattare dei controlli sui committenti. I limiti di utilizzo di questa forma di pagamento sono: economici, massimo 5mila euro annui per il prestatore di cui massimo 2.500 per lo stesso committente; temporali, massimo 280 ore nello stesso anno.

Oltre ai limiti economici e temporali di cui sopra, la prestazione occasionale non potrà essere ammessa:

– Per i soggetti che abbiano prestato lavoro con contratto subordinato cessato da meno di sei mesi nella stessa azienda;

– Negli appalti;

– In edilizia; – In aziende con più di 5 dipendenti subordinati a tempo indeterminato.

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Lavoro – Nuovi voucher, contratto di prestazione occasionale

Chi può utilizzarli:

Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche, che abbiano alle proprie dipendenze massimo 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Inoltre devono essere rispettati i seguenti limiti:

– economici, tutti riferiti all’anno di svolgimento della prestazione:

a) per ciascun prestatore (lavoratore), con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore (datore di lavoro), con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500.

– di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

Chi NON può utilizzarli:

E’ vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;

c) in agricoltura, salvo quanto espressamente previsto dalla Circ. INPS 107/2017 (paragrafo 6.5).

Quali lavoratori NON si può utilizzare:

– lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia già in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;

– lavoratori che nei sei mesi precedenti hanno avuto con l’utilizzatore un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore a € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a € 36,00 (4 ore di lavoro) anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Al compenso minimo orario di € 9,00 si aggiungono (a carico del datore di lavoro) gli oneri:

– € 2,97 (INPS ivs)

– € 0,32 (INAIL).

Gestione dei nuovi voucher: tutto telematico!

Al fine di poter ricorrere ai voucher è necessario che l’utilizzatore e il prestatore si siano preventivamente registrati sulla piattaforma dell’INPS.

Il datore di lavoro deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso: 

1.    versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi;

oppure

2.    strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito.

Le somme sono utilizzabili per remunerare i lavoratori entro 7 giorni all’operazione di versamento.

Il compenso al lavoratore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione attraverso bonifico bancario o presso gli uffici delle Poste.

La prestazione deve essere registrata dal datore di lavoro almeno sessanta minuti prima dell’inizio tramite la piattaforma INPS.

Il lavoratore dovrà confermare la prestazione.

 Sanzioni:

– in caso di superamento dei limiti economici o di durata: il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. – In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

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Legge di bilancio 2018: alcune novità

DAL PROSSIMO LUGLIO NIENTE PIU’ CONTANTE PER PAGARE LO STIPENDIO AI DIPENDENTI

La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi dal 910 al 915) stabilisce che datori di lavoro o committenti, a far data dal prossimo 1° luglio, sono  obbligati ad utilizzare una banca o un ufficio postale per corrispondere ai lavoratori la retribuzione nonché ogni anticipo di essa.

I pagamenti degli stipendi dal mese di luglio potranno essere pertanto effettuati esclusivamente attraverso:

–        bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

–        strumenti di pagamento elettronico;

–     pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

–  emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del  lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Dalla data indicata dalla legge di bilancio, quindi datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro  contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Sono esclusi dall’obbligo (art. 1, comma 913) infatti solo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e quelli di cui alla l. n. 339 / 1958 e quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per addetti a servizi familiari e domestici stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La sanzione amministrativa pecuniaria comminata al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di effettuare il pagamento degli stipendi mediante le sole modalità stabilite dalla legge di bilancio va da 1.000 euro fino a 5.000 euro. La legge di bilancio (art. 1, comma 912) stabilisce  inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Entro i prossimi tre mesi, il Governo è chiamato a stipulare con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con cui verranno individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni innanzi descritte.

BONUS MOBILI: PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 2018

La Legge di Bilancio 2018 proroga per tutto il 2018 il bonus mobili, la possibilità di detrarre il 50% della spesa per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici legati ad interventi di ristrutturazione. Di seguito i vincoli definiti dal legislatore:

–      il bonus è rappresentato dalla possibilità di detrarre il 50% della spesa sostenuta per un tetto massimo di 10mila euro per immobile;

–       il bonus riguarda l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ ovvero A per i forni;

–      gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si ha diritto al bonus devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2017.

La Legge di Bilancio, sempre al comma 3 dell’art. 1 ha prorogato la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie per un tetto massimo di 96mila euro. La detrazione riguarda i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018, mentre a partire dal 1° gennaio 2019 detta detrazione passerà al 36% con un tetto massimo pari a 48mila euro. Il bonus può essere fruito da chi possiede a vario titolo l’immobile oggetto di ristrutturazione e occorrerà, come negli anni passati, trasmettere telematicamente una comunicazione relativa all’Enea relativa agli interventi effettuati.

SEMPLIFICATA LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Per gli acquisti di beni essi vanno presentati solo ai fini statistici, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200mila euro.

Per quanto riguarda i servizi ricevuti i modelli vanno presentati solo a livello statistico, con riferimento a periodi mensili, qualora l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100mila euro.

VERSO L’ARCHIVIAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE

Dal 1° luglio 2018 addio alla scheda carburante per i soggetti titolari di partita Iva relativamente ai mezzi aziendali disciplinati dall’articolo 164 del Tuir, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta. Da questa data, infatti, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2018, le spese di carburante per autotrazione saranno deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973.

È questo quanto prevede il nuovo comma 1-bis dell’articolo 164 del Tuir introdotto dal comma 922 dell’unico articolo della manovra 2018. Analoga disposizione è prevista anche ai fini Iva. Il successivo comma 923 interviene anche sull’articolo 19-bis1 del Dpr 633/72, prevedendo alla lettera d) che: «L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate». In base alle nuove disposizioni, quindi, i soggetti titolari di partita Iva, non potranno più dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, né detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto, qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica. Peraltro le nuove regole che vincolano la detrazione dell’Iva sugli acquisti al pagamento tracciabile, per come è stata strutturata la modifica alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 sarebbero applicabili a tutti gli acquisti previsti dalla citata lettera e quindi non solo all’acquisto di carburanti e lubrificanti ma anche alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione, impiego (compreso il transito stradale), leasing e noleggio. Pertanto se già oggi, in via facoltativa, per effetto di quanto previsto dal Dl 70/2011, per i soggetti passivi Iva che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili, è possibile avvalersi dell’esonero della tenuta della scheda carburante, qualora tale modalità di documentazione sia utilizzata per tutti i mezzi aziendali; dal 1° luglio 2018 tutto ciò diventerà un obbligo per effetto dell’abolizione della scheda carburante sancita dall’abrogazione del Dpr 444/1997 ad opera del comma 926 dell’articolo 1 della manovra. Viene inoltre stabilita per gli impianti stradali di distribuzione la possibilità di avvalersi dell’esonero dell’obbligo di certificare i corrispettivi solo per i rifornimenti effettuati ai privati. Per le operazioni effettuate a soggetti titolari di partita Iva dal 1° luglio sembra scatti l’obbligo della certificazione tramite l’emissione di fattura elettronica. Si tratta, è evidente, di disposizioni volte a limitare l’uso del contante e i fenomeni di deduzione e detrazioni illegittimi. Sotto il profilo strettamente operativo va detto, che l’impatto pratico di questa modifica sarà rilevante. Stando ai precedenti chiarimenti, infatti, (circolare 42/E/2012) le carte di credito, di debito e prepagate utilizzate dovranno essere intestate al soggetto Iva acquirente con la conseguenza che in presenza di più mezzi aziendali destinati ad essere utilizzati contemporaneamente bisognerà avere a disposizione più carte. Dato che le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2018, ci sono cinque mesi per adeguare procedure e strumenti alle nuove regole.

Lavoro - Decreto legge Dignità

Lavoro – Decreto legge Dignità

Il Dl dignità 87/2018 convertito dalla legge 96/2018, già in vigore per i contratti di nuova stipulazione dal 14/7/2018, verrà applicato a pieno regime dalla data del 1/11/2018 ed andrà principalmente a modificare la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Per le scadenze di contratti preesistenti, che si verifichino tra la data del 12/8/2018 e il 31/10/2018, vale la vecchia disciplina (periodo transitorio).

In sostanza quindi il nuovo contratto a termine avrà le seguenti caratteristiche:

·     non potrà avere durata superiore a 24 mesi totali (ai fini del computo di tale periodo si tiene conto di contratti pregressi e somministrazioni aventi  ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti). Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

·     Il primo contratto potrà avere una durata massima di 12 mesi se stipulato senza causale; potrà avere durata superiore solo se viene prevista da subito la causale. Anche per i rinnovi indipendentemente dalla durata, è obbligatoria l’indicazione di una causale.

 Le cause del contratto a termine possono essere le seguenti:

·    Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività

  • Ragioni sostitutive
  • Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria

contratti stagionali potranno essere rinnovati o prorogati anche senza causale. 

·       La proroga del contratto è consentita per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

·    I rinnovi contrattuali avranno un costo contributivo aggiuntivo dello 0,5% in più in occasione di ciascun rinnovo, rispetto all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato. ·        Il contratto a termine potrà essere impugnato entro 180 giorni dalla cessazione (in precedenza il limite era di 120 giorni).