Con la pubblicazione in GU della manovra correttiva, conversione in legge del Dl n. 50/2017, diventano operativi i nuovi voucher per le prestazioni di lavoro accessorie, e l’INPS annuncia che la piattaforma attraverso cui verranno gestiti i buoni lavori sarà online a partire dal prossimo 10 luglio.
Sulla piattaforma il datore di lavoro dovrà fare la comunicazione telematica relativa alla prestazione, che dovrà essere confermata dal lavoratore. Il pagamento nei confronti del prestatore avverrà da parte dell’INPS al 15 del mese successivo a quello in cui avviene la prestazione, mediante accredito su c/c o bonifico domiciliato da ritirare presso un ufficio postale.
Famiglie e micro imprese, per le prestazioni di lavoro accessorio, dovranno dotarsi del cd. “libretto famiglia” che comporta l’adozione di voucher elettronici e non più cartacei.
L’importo minimo dei voucher sarà pari a 12 euro l’ora: 10 euro andranno al prestatore, 1,65 euro alla gestione separata INPS e 0,25 euro saranno versati all’INAIL.
Le aziende invece avranno a disposizione il buono lavoro PrestO, con una retribuzione lorda oraria minima di 12,37 euro: 9 euro andranno al prestatore, circa 3 euro alla gestione separata INPS e circa 0,37 euro all’INAIL.
Regole diverse per il settore agricolo dove i voucher riguardano soltanto pensionati (vecchiaia o invalidità), giovani under 25 regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del reddito da lavoro, percettori del Reddito di Inclusione (REI) o altre prestazioni di sostegno del reddito. Il percettore non deve essere iscritto, l’anno prima della prestazione, agli elenchi dei lavoratori agricoli.
Tra le differenze fra vecchi e nuovi voucher c’è anche la gestione delle prestazioni, che andranno comunicate online da parte del datore di lavoro e confermate, sempre online, da parte del prestatore. In questo modo si tenta di arginare gli abusi e gli annullamenti delle prestazioni dopo la prima comunicazione. L’INPS inoltre in caso di ripetuti annullamenti delle prestazioni, farà scattare dei controlli sui committenti. I limiti di utilizzo di questa forma di pagamento sono: economici, massimo 5mila euro annui per il prestatore di cui massimo 2.500 per lo stesso committente; temporali, massimo 280 ore nello stesso anno.
Oltre ai limiti economici e temporali di cui sopra, la prestazione occasionale non potrà essere ammessa:
– Per i soggetti che abbiano prestato lavoro con contratto subordinato cessato da meno di sei mesi nella stessa azienda;
– Negli appalti;
– In edilizia; – In aziende con più di 5 dipendenti subordinati a tempo indeterminato.


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