Chi può utilizzarli:
Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche, che abbiano alle proprie dipendenze massimo 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Inoltre devono essere rispettati i seguenti limiti:
– economici, tutti riferiti all’anno di svolgimento della prestazione:
a) per ciascun prestatore (lavoratore), con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore (datore di lavoro), con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500.
– di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
Chi NON può utilizzarli:
E’ vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
c) in agricoltura, salvo quanto espressamente previsto dalla Circ. INPS 107/2017 (paragrafo 6.5).
Quali lavoratori NON si può utilizzare:
– lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia già in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
– lavoratori che nei sei mesi precedenti hanno avuto con l’utilizzatore un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore a € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a € 36,00 (4 ore di lavoro) anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Al compenso minimo orario di € 9,00 si aggiungono (a carico del datore di lavoro) gli oneri:
– € 2,97 (INPS ivs)
– € 0,32 (INAIL).
Gestione dei nuovi voucher: tutto telematico!
Al fine di poter ricorrere ai voucher è necessario che l’utilizzatore e il prestatore si siano preventivamente registrati sulla piattaforma dell’INPS.
Il datore di lavoro deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso:
1. versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi;
oppure
2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito.
Le somme sono utilizzabili per remunerare i lavoratori entro 7 giorni all’operazione di versamento.
Il compenso al lavoratore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione attraverso bonifico bancario o presso gli uffici delle Poste.
La prestazione deve essere registrata dal datore di lavoro almeno sessanta minuti prima dell’inizio tramite la piattaforma INPS.
Il lavoratore dovrà confermare la prestazione.
Sanzioni:
– in caso di superamento dei limiti economici o di durata: il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. – In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.


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