Lavoro - Decreto legge Dignità

Lavoro – Decreto legge Dignità

Il Dl dignità 87/2018 convertito dalla legge 96/2018, già in vigore per i contratti di nuova stipulazione dal 14/7/2018, verrà applicato a pieno regime dalla data del 1/11/2018 ed andrà principalmente a modificare la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Per le scadenze di contratti preesistenti, che si verifichino tra la data del 12/8/2018 e il 31/10/2018, vale la vecchia disciplina (periodo transitorio).

In sostanza quindi il nuovo contratto a termine avrà le seguenti caratteristiche:

·     non potrà avere durata superiore a 24 mesi totali (ai fini del computo di tale periodo si tiene conto di contratti pregressi e somministrazioni aventi  ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti). Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

·     Il primo contratto potrà avere una durata massima di 12 mesi se stipulato senza causale; potrà avere durata superiore solo se viene prevista da subito la causale. Anche per i rinnovi indipendentemente dalla durata, è obbligatoria l’indicazione di una causale.

 Le cause del contratto a termine possono essere le seguenti:

·    Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività

  • Ragioni sostitutive
  • Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria

contratti stagionali potranno essere rinnovati o prorogati anche senza causale. 

·       La proroga del contratto è consentita per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

·    I rinnovi contrattuali avranno un costo contributivo aggiuntivo dello 0,5% in più in occasione di ciascun rinnovo, rispetto all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato. ·        Il contratto a termine potrà essere impugnato entro 180 giorni dalla cessazione (in precedenza il limite era di 120 giorni).

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